Art. 1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

      «4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».